Iscrizione o rinnovo alla Società Dante Alighieri
Scheda di adesione alla Dante
La durata è a tempo indeterminato fermo restando l’obbligo per il socio di corrispondere I’annuale quota associativa entro il termine stabilito all’interno dello statuto. Il sottoscritto, nel prendere atto e che l’adesione al Comitato comporta l’automatica acquisizione della qualifica di socio della Società Dante Alighieri – Sede Centrale, dichiara di aver preso visione, compreso ed accettato le norme statutarie e regolamentari pubblicate sul sito della Società Dante Alighieri (www.ladante.it).
Tutte le controversie aventi ad oggetto i rapporti sociali, comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, alla valiilità e/o alla esecuzione di qualsivoglia contratto con la SDA e successive integrazioni e/o modifiche, promosse da o contro i soci, da o contro la SDA, da o contro i Comitati, da o contro i consiglieri, da o contro i revisori, da o contro il personale dirigente, saranno risolte mediante arbitrato dagli Organi Arbitrali interni e secondo il Regolamento di arbitrato di cui la SDA si è dotata.
In caso di assenza o inoperatività degli organi arbitrali interni le ontroversi di cui sopra saranno devolute alla decisione di un collegio arbitrale e composto da numero tre arbitri rituali.
Ciascuna parte provvederà alla nomina di un arbitro mentre il terzo arbitro, cui saranno affidate le funzioni di presidente, sarà nominato concordemente dagli arbitri nominati e in caso di loro disaccordo o inerzia, la nomina sarà fatta, su istanza della parte più diligente, dal presidente del tribunale di Roma. La sede dell’arbitrato è fissata in Palazzo Firenze – piazza Firenze 27 – Roma. La lingua del procedimento sarà l’italiano. Il collegio arbitrale deciderà entro il termine di giorni 90 (novanta) secondo diritto e nel rispetto delle forme e modi di cui all’art. 806 ss. c.p.c. e del principio del contraddittorio.
II lodo sarà impugnabile ai sensi dell’art. 829, co. 3, c.p.c. per violazione delle regole di diritto relative al merito della lite. Nell’eventualità la corte d’appello deciderà il merito della controversia nei casi di cui all’art. 830, co. 2, c.p.e.